Art. 3.
(Compiti del Comitato nazionale per il turismo).

      1. Il Comitato nazionale per il turismo, istituito dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, oltre a svolgere i compiti fissati dal citato decreto-legge provvede a:

          a) favorire una maggiore coesione politico-operativa dei diversi soggetti istituzionali che si occupano di turismo;

          b) promuovere il miglioramento del sistema delle infrastrutture e la qualità dei servizi connessi al turismo, attraverso le opportune intese con i soggetti istituzionali competenti;

          c) definire accordi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con i maggiori operatori nazionali e comunitari nel campo dei trasporti aerei, ferroviari, stradali e marittimi per favorire sistemi di trasporto a costi contenuti a sostegno di flussi turistici di rilevante dimensione;

          d) promuovere intese e aggregazioni tra operatori nazionali del turismo, in particolare tra agenzie di viaggio, per raggiungere dimensioni adeguate ai fini della competizione internazionale in campo turistico;

          e) ridefinire l'offerta turistica nazionale per adeguarla ai crescenti livelli qualitativi richiesti dalla domanda interna ed estera, favorendo, anche attraverso processi di aggregazione, la crescita di operatori di dimensioni tali da essere in

 

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condizione di competere efficacemente sul mercato turistico mondiale;

          f) favorire accordi tra imprenditori del settore turistico per consentire una destagionalizzazione dei flussi turistici sia di provenienza interna, sia di provenienza estera, al fine di ottimizzare l'utilizzazione nell'arco dell'anno delle strutture ricettive.